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News e aggiornamenti

14/10/2022 - L'esenzione IMU per abitazione principale, indipendentemente dal nucleo familiare, spetta al possessore che vi abbia residenza e dimora abituale

La Corte Costituzionale con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Come noto la questione è di grande interesse in particolare nel caso di coniugi che abbiano la residenza in immobili di proprietà situati in comuni diversi. La sentenza (di ben 14 pagine) analizza approfonditamente la norma e ne evidenzia punto per punto gli aspetti che ne determinano l'illegittimità costituzionale. Il risultato della sentenza porta alla modifica della norma eliminando il riferimento/vincolo al nucleo familiare e riconoscendo l'esenzione al possessore dell'immobile che vi abbia residenza e dimora abituale, situazione che si verifica nel caso di coniugi che risiedono in comuni differenti.

In realtà la sentenza considera come "non esclusa a priori" l'esenzione anche nel caso di coniugi residenti in immobili diversi situati nello stesso comune ritenendola comunque come "ipotesi del tutto eccezionale" (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali):

"È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall’altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l’hanno stabilita all’interno dello stesso."

Quindi la definizione di abitazione principale viene modificata come segue:
«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»

L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè (evidentemente) si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione.

Ai fini del Calcolo IMU la Sentenza non comporta la necessità di modifiche, poichè ha effetti sulla tipologia dell'immobile interessato all'eventuale esenzione.

Di seguito il testo della Sentenza e il Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale

Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 2022

Corte costituzionale - Comunicato Stampa

22/06/2022 - Dichiarazione IMU: proroga scadenza al 31 dicembre 2022

Nel Consiglio dei Ministri di mercoledì 15 giugno 2022 è stato approvato il Decreto Semplificazioni che estende al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.
Quindi la scadenza della Dichiarazione IMU relativa al 2021 che era prevista per il 30 giugno 2022 è prorogata al 31 dicembre 2022

Nel decreto viene anche annunciata la semplificazione dei modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali. Questo comporterà la pubblicazione (si presume entro fine anno) di un nuovo modello di dichiarazione che sostituirà l'attuale.

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022 , n. 73 Art. 35, comma 4
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 

02/05/2022 - Aggiornamenti Calcolo IMU

Abbiamo rivisto il Calcolo delle aree edificabili. In più casi è richiesta l'applicazione di un coefficiente/parametro che può essere maggiore o minore di 1. Abbiamo inserito quindi un campo per questo coefficiente, se è necessario. Così dovremmo coprire un numero maggiore di casi di calcolo. E' possibile anche inserire le informazioni su foglio e particella/mappale che vengono riportate sul report.

Il calcolo delle aree edificabili può essere personalizzato per i comuni interessati. Vengono riportate le aree edificabili con i relativi valori ed è possibile selezionare l'area ai fini del calcolo (come accade per le aliquote con il Calcolo dell'IMU). Previa valutazione, si possono gestire anche situazioni più complesse.

E' possibile applicare il doppio periodo anche sui terreni.

In caso di anomalie si prega di contattarci specificando il problema.

30/04/2022 - Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sulle agevolazioni previste per le abitazioni principali sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 107/22 del 28 aprile 2022, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sulle agevolazioni previste per le abitazioni principali, sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria (incostituzionalità delle norme ICI e IMU che applicherebbero una disparità di trattamento tra coppie coniugate con residenza nelle stesso comune e quelle che invece hanno residenza in comuni differenti) specificando in particolare (stralcio) :

....

che, tuttavia, va rilevata d’ufficio la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, perché formulata in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum;

che, in particolare, le doglianze sono strutturate in modo da risultare condizionate, in modo inscindibile, da elementi che attengono unicamente alla disciplina dell’IMU, la quale, come già rilevato, non assume alcuna rilevanza nel giudizio a quo;

che la CTR della Liguria, infatti, censura in modo unitario entrambe le norme sull’ICI e sull’IMU «nella parte in cui, secondo il “diritto vivente”, escludono la riduzione/esenzione dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, di fatto escludendo la prova contraria della parte interessata, Comune o Contribuente, in quanto è la stessa certificazione anagrafica a costituire prova documentale della residenza/dimora abituale attuali»;

che, dunque, dichiarata manifestamente inammissibile la doglianza relativa all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, la richiesta unitariamente rivolta a questa Corte risulta oscura e contraddittoria, perché volta a censurare gli effetti asseritamente preclusivi del diritto vivente relativi a un elemento – il requisito della residenza anagrafica – che nel contesto della disciplina dell’ICI ha invece, per espressa disposizione normativa, solo valenza di presunzione legale relativa;

che tale profilo non è assolutamente chiarito dal rimettente, il quale si limita a configurare sulla base dei medesimi motivi una doppia identica censura al contempo sulla disciplina agevolativa dell’ICI e dell’IMU, con ciò viziando irrimediabilmente la questione.

 ....

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Rimaniamo in attesa dell'esito dell'Ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale  di Napoli del 22/11/2021


Testo completo

Link al documento completo in versione pdf

14/03/2022 - Calcolo IMU 2022

E' online il Calcolo IMU 2022.

Le novità più rilevanti sono relative alla riduzione IMU per i pensionati esteri (che nel 2022 è pari al 62,5% ovvero pagano una imposta ridotta al 37,5%) e la esenzione dal 2022 dei beni merce delle imprese edili, destinati alla vendita e non locati.

Sulle abitazioni principali si è già parlato tanto e nella sostanza, più che affermare un fatto già noto, non ha effetti pratici ai fini del calcolo.

Il Calcolo 2022 introduce una novità per il calcolo dell'IMU per le aree edificabili. E' possibile calcolare il valore di mercato inserendo i metri della superficie e il valore al mq. Selezionando la voce "Aree fabbricabili" troverete una icona calcolatrice che abilita la funzionalità.

Per i comuni che utilizzano il nostro servizio è possibile inserire un elenco delle zone e relativi valore al mq per ottenere più facilmente l'importo.

I file importati dal 2021 vengono aggiornati con le seguenti modalità:

  • gli immobili presenti per un numero di mesi inferiore a 12 vengono riportati per 12 mesi;
  • eventuali riduzioni IMU per i pensionati esteri vengono aggiornate con la nuova riduzione al 37,5%;
  • vengono eliminate tutte le esenzioni Covid-19, quindi le esenzioni per i cinema, teatri, etc.. dei D/3 devono essere riabilitate;
  • immobili riportati con fondo rosso richiedono una revisione (modifica e salva) per normalizzare l'imposta;

Si prega di segnalare eventuali anomalie. Grazie

03/01/2022 - Anno Nuovo Tasso Nuovo: interessi all'1,25% per il 2022

Dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse per il ravvedimento operoso è pari all' 1,25% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021).

Gli applicativi sono stati aggiornati con il nuovo tasso di interesse, che verrà utilizzato per il calcolo degli interessi per il periodo 2022, in caso di versamento tardivo.

08/12/2021 - Esenzioni IMU 2021

Scade il 16 dicembre il pagamento del saldo IMU 2021. In seguito alla emergenza sanitaria sono state introdotte o estese diverse esenzioni IMU (Decreto Sostegni bis e Legge di Bilancio 2021).

Riguardano principalmente i possessori di abitazioni che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità e gli immobili situati nelle zone colpite dagli eventi sismici degli ultimi anni (2012, 2016 e 2017)

I dettagli sono disponibili a questo link: Esenzioni IMU 2021

25/11/2021 - ANAC - Adempimenti Legge 190/2012 - Anno 2021 - Scadenza 31 gennaio 2022

Restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012, dei dati riguardanti il 2021, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2022 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD). E' stato aggiornato il file TypesL190.xsd alla versione 1.3, al fine di includere le nuove procedure di scelta del contraente disponibili in SIMOG e SmartCig. Il nuovo schema garantisce la validazione del file XML realizzato utilizzando la versione precedente, risultando pertanto retrocompatibile. Il nostro validatore file XML è stato aggiornato con la nuova versione del file TypesL190.xsd https://www.anticorruzione.it/-/indicazioni-alle-amministrazioni-pubbliche-sugli-obblighi-informativi-verso-l-anac

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