N.B. Cambiate le aliquote suggerite con quelle deliberate dal Comune
NB. Queste FAQ non valgono per la TASI
Alcune FAQ precedenti possono risultare superate in seguito agli sviluppi normativi più recenti.
Se risultano errori nel versamento a saldo, dovete informare dell'errato versamento l'Ufficio Tributi del Vs. Comune.
Per codici catastali errati, codici tributo errati, conguagli e rimborsi si rimanda alla Risoluzione 2/DF del Ministero delle Finanze
www.finanze.it/..../FAQ_Mini_IMU.pdf
FAQ MINI IMU 2013
Prima di inviare mail ritenendo il calcolo errato ricordate che la detrazione deve essere divisa tra i proprietari residenti. E questo lo fate inserendo il valore 1 (o più a seconda del numero di proprietari) nel campo "Altri proprietari residenti"
Aggiornamento: il sistema riporta la detrazione piena.
Per la Mini IMU non si tratta di una seconda rata in quanto abolita dal DL 133/2013 (Art. 1, comma 1); la detrazione non è quindi riferibile alla seconda rata ma al valore utile alla determinazione del 40% sulla differenza di imposta tra calcolo con aliquote base e calcolo con aliquote deliberate dal Comune (Art. 1, comma 5, DL 133/2013).
E' comunque possibile modificare la detrazione in "acconto" in caso di differente valutazione.
Per poter stampare il Modello F24 della Mini IMU è necessario inserire gli immobili come per qualunque calcolo IMU. Se ci sono immobili per i quali si deve versare la Mini IMU (DL 133/2013) e quindi con aliquota superiore a quella base, si abiliterà la scadenza "24 Gennaio 2014 - Mini IMU" prima del tasto "STAMPA".
Selezionando questa scadenza potrete stampare il Modello F24 ed il Report della Mini IMU
La Mini IMU viene calcolata come "differenza" tra calcoli effettuati con aliquote diverse. In effetti, in generale, la presenza della detrazione non incide nel calcolo se le rendite sono elevate.
Invece in caso di rendite basse e quindi quando l'imposta è comparabile con la detrazione, la presenza della detrazione può avere effetti importanti.
Vale lo stesso discorso della domanda precedente. In caso di rendite alte la presenza della detrazione per i figli non modifica l'importo della Mini IMU che viene calcolato come differenza tra imposte.
Invece in caso di rendite basse la presenza della detrazione può avere effetti importanti.
La Mini IMU è parte dell'IMU complessivamente dovuta nel 2013 e quindi se complessivamente, insieme all'imposta su altri immobili, è superiore all'importo minimo annuale, allora deve essere versata, anche se per pochi euro.
Il valore di 12 Euro può essere modificato dal Comune nel Regolamento comunale. In diversi Comuni l'importo minimo d'imposta è anche di 2 Euro quindi dovete verificare.
Riportiamo un esempio: possedete solo l'abitazione principale con le pertinenze, più un altro piccolo box o una cantina. Se il minimo annuo nel vostro Comune è di 10 Euro, per questo box potreste non aver pagato in quanto l'imposta è risultata minore dell'imposta minima annua (per esempio 7 Euro).
Ora se calcolate la mini IMU solo sull'abitazione principale, potreste avere un importo di Mini IMU molto piccolo (ad esempio 6 Euro) e si potrebbe pensare che non è dovuto in quanto inferiore a 10 Euro.
Invece l'imposta da considerare è pari a 13 Euro (uguale a 7 Euro per il box + 6 Euro per la Mini IMU) e quindi risulta necessario effettuare il versamento di Euro 13,00.
Quindi per verificare se la Mini IMU è dovuta e in che misura è necessario inserire anche altri immobili se presenti.
In caso di proprietà al 50% (o differente percentuale) la Mini IMU è da versare da ogni proprietario per cui l'imposta complessivamente dovuta (inclusa la Mini IMU) è superiore al minimo annuo d'imposta.
FAQ SALDO 2013
FAQ 2013
SALDO 2012
ALTRE FAQ PRECEDENTI
FAQ SALDO 2013
Il calcolo considera l'imposta nell'anno ma nella determinazione dell'importo rata applica le esenzioni/cancellazioni del caso. Consultate il Report per i dettagli.
Il seguito al DL 133/2013 è previsto che il contribuente debba versare il 40% della differenza tra fra IMU calcolata con aliquota base e IMU calcolata con aliquota deliberata, nel caso in cui quest'ultima sia maggiore del 4permille.
La scadenza del versamento di questa quota è fissato al 16 gennaio 2014.
Al momento, in attesa di possibili sviluppi normativi, è presente calcolo della quota ma non la stampa del Modello F24.
Per il calcolo e il Report di questo importo dovete selezionare la scadenza "16 Gennaio 2014".
Il Decreto Legge fa riferimento alla differenza intera e non alla quota relativa alla singola rata.
FAQ 2013
Per ottenere i valori dell'IMU per i singoli immobili è necessario rifare il Calcolo IMU per il 2012 inserendo tutti gli immobili, percentuali di possesso e mesi di possesso come avete fatto nel 2012 e stampare il REPORT.
Nel REPORT sono presenti tutte le informazioni sull'IMU per ciascun immobile.
Se avete salvato l'elenco degli immobili (file .amn) potete semplicemente caricare il file, verificare che ci siano tutti gli immobili con i valori corretti e stampare il Report e consegnarlo al Vs. Consulente/Commercialista/CAF.
In seguito ad aggiornamenti della norma, per il 2013, l'imposta è tutta destinata al Comune e quindi ci sarà un solo codice tributo (Comune) invece di due (Comune e Stato).
Solo per il Gruppo Catastale D l'imposta è destinata tutta allo stato con aliquota al 7,6 per mille. Però il Comune può aumentare questa aliquota fino al 10,6 per mille riservandosi la differenza. Solo in questo caso troverete due codici tributo.
In seguito al recente Decreto Legge di sospensione dell'IMU su alcune tipologie di immobili, il Calcolo, per queste tipologie, sposta l'importo della rata di giugno a settembre, in quanto ci potrebbe essere la possibilità di effettuare comunque il versamento.
Gli immobili oggetto della sospensione sono:
Il calcolo 2013 va fatto utilizzando le aliquote del 2013 pubblicate sul sito del ministero delle finanze. Se non ci sono aliquote per il 2013 dovete usare le aliquote pubblicate nel 2012. Se non c'è la delibera del 2012 vanno usate le aliquote base.
Se il Comune aderisce al nostro servizio troverai le aliquote aggiornate direttamente sul Calcolo.
Altrimenti per conoscere le aliquote deliberate dal tuo Comune dalla pagina del calcolo devi cercare/selezionare il comune. Dopo aver selezionato il comune, a destra del campo aliquota troverai un riferimento al sito del MEF e due link: 2013 e 2012
Il primo link (2013) aprirà la pagina del sito del MEF con le delibere del tuo comune per il 2013. Leggile con attenzione.
Se non ci sono delibere per il 2013 devi usare il link 2012, come già visto. Se anche per l'anno 2012 non ci sono delibere allora devi usare le aliquote base.
Se volete potete pagare in un unico versamento a giugno, non a dicembre. La norma lo prevede.
Tuttavia sconsigliamo di pagare in questa in unico versamento in quanto da i Comuni possono cambiare le aliquote e quindi comunque a dicembre potreste abbastanza probabilmente dover rifare il calcolo e versare un eventuale conguaglio. Inoltre il Governo potrebbe rivedere l'imposizione tributaria con sviluppi non prevedibili in questo momento.
In ogni caso il Calcolo IMU per Giugno prevede solo la possibilità di rateazione.
FAQ -SALDO 2012
E' possibile applicare il ravvedimento operoso sulle rate di acconto.
Per applicare il ravvedimento operoso è necessario selezionare la rata di giugno (o settembre).
Dopo la selezione viene abilitata la casella per il ravvedimento operoso.
Bisogna poi spuntare la casella e modificare la data con quella in cui si vuole effettivamente effettuare il pagamento.
Il ravvedimento sul saldo sarà disponibile da martedì 18 dicembre.
In caso di cambio di residenza tra diversi immobili di proprietà si deve inserire separatamente ogni immobile per il numero di mesi in cui è utilizzato.
Se a giugno avete calcolato l'acconto inserendo l'abitazione per 12 mesi e ad esempio a fine agosto avete cambiato residenza, a saldo dovete inserire la stessa abitazione per il numero di mesi effettivi cioè 8.
Per la nuova abitazione principale dovete inserirla sempre come "Abitazione principale" con il numero di mesi rimanenti (nel caso in esempio è 4) selezionando la voce "acquistato dopo giugno"
Dovete poi modificare l'importo della colonna "Versato" con quello effettivamente pagato a giugno, e a saldo avrete l'importo corretto.
Se con il cambio di residenza avete cambiato anche Comune, troverete 2 righe con il codice tributo 3912:
uno per il comune della prima abitazione (dove dovete modificare l'importo della casella "Versato");
un'altro per il nuovo comune di residenza dove avrete l'importo tutto a saldo (avendo selezionato "acquistato dopo giugno").
Se c'è stata una variazione delle aliquote per la stessa tipologia di immobile, il calcolo deve essere rifatto per tutto l'anno con la nuova aliquota. Dopo aver aggiunto gli immobili, il sistema suggerisce quello che dovrebbe essere l'importo della rata di acconto per ciascun codice tributo calcolato con l'aliquota base.
Se corrisponde a quanto avete versato dovete versare a saldo (conguaglio) l'importo che risulta nel "Totale rata".
Se invece l'importo presente nella casella "Versato" è differente da quello effettivamente pagato (per errore di calcolo o valutazione dell'imposta) potete modificare l'importo della casella con quello effettivamente versato ed avrete il saldo corretto.
Se un immobile cambia tipologia da abitazione principale ad altra abitazione (o viceversa) il sistema deve necessariamente considerarlo 2 volte in quanto l'imposta è collegata ad un codice tributo diverso se si tratta di abitazione principale o altra abitazione.
In pratica uno stesso immobile sarà valutato come 1 immobile quale abitazione principale per il numeri di mesi in cui cui è utilizzata come tale (e l'imposta sarà destinata tutta al comune) e sarà valutato come 1 immobile come altra abitazione per il numero di mesi in cui sarà utilizzata come tale (immobile a disposizione, locato, ecc..) e l'imposta (calcolata con la relativa aliquota) sarà ripartita tra Comune e Stato secondo i criteri definiti dalla norma.
Significa che non conosciamo le aliquote del Comune in questione e che quindi è necessario modificare manualmente le aliquote per il calcolo del saldo.
Non conosciamo le aliquote di tutti i Comuni. E' comunque possibile modificare le aliquote suggerite con quelle deliberate
Se non trovate la detrazione potete inviarci la delibera delle aliquote e potremo aggiornare la detrazione.
Se il Comune risulta non censito non conosciamo le aliquote. Potete trovarle sul sito web del comune o presso l'Ufficio Tributi
Per il calcolo del saldo dovete inserire i dati riferiti a tutto l'anno (o ai mesi di possesso dell'immobile se inferiori a 12) e inserire le aliquote aggiornate. Il sistema calcolerà il saldo tenendo conto di quanto versato in acconto (giugno oppure giugno e settembre per chi ha scelto tre rate).
Se l'aliquota è rimasta invariata avrete a saldo lo stesso importo di giugno (salvo errori in fase di acconto).
Se invece l'aliquota è cambiata potrete trovare differenze nell'importo a saldo.
Se l'aliquota è maggiore l'imposta sarà maggiore solo per la quota Comune. La quota Stato (3,8 per mille) rimane invariata.
A questo proposito va detto che pur avendo stabilito che non ci saranno cambiamenti della quota statale, lo Stato ha teoricamente facoltà entro il 10 Dicembre di variare la propria quota attualmente del 3,8 per mille.
Se l'aliquota è differente da quella base, gli importi Stato e Comune sono differenti.
Esempio di calcolo per seconda abitazione con aliquota deliberata al 9 per mille
Se l'immobile vale Euro 100.000,00 (applicando rivalutazione e coefficienti di moltiplicazione alla rendita catastale) l'imposta sul singolo immobile è così calcolata:
Quota Stato: 100.000 *3.8/1000 = 380 euro;
Quota Comune: 100.000 *5.2/1000 = 520 euro;
A questi importi va sottratto quanto versato a giugno con importi rata calcolati al 7,6 per mille.
Se avete omesso il pagamento dovete effettuare il ravvedimento. Se invece c'è stato un errore nel calcolo o nella interpretazione del metodo dovete regolarizzare il versamento a saldo.
La Circolare N. 3/DF del Ministero delle Finanze a pag. 40, riporta che non saranno applicate sanzioni ed interessi nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell’IMU, per l’anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Per consentire di versare correttamente il dovuto a saldo il sistema permette di modificare gli importi precedenti se diversi da quelli calcolati con le aliquote base. Dopo aver modificato correttamente gli importi secondo quanto versato a giugno, il sistema calcolerà l'importo da versare realmente.
Il modello F24 riporterà il valore ricalcolato sulla base della correzione effettuata.
Se l'aliquota deliberata è inferiore a quella base, a saldo pagherete meno che a giugno.
In alcuni casi può accadere che con la sola rata di giugno sia praticamante già stata pagata per intero l'imposta dovuta. E in alcuni casi l'importo pagato risulta maggiore dell'imposta dovuta. In tal caso avete diritto a chiedere il rimborso di quanto dovuto in più.
Tenete presente che il rimborso è dovuto solo se supera un importo minimo stabilito dal Comune. Lo trovate nel Regolamento Comunale. In generale l'importo è di Euro 12,00
Il rimborso va chiesto all'Ufficio Tributi.
Il rimborso va chiesto all'Ufficio Tributi.
Il rimborso è dovuto solo se supera un importo minimo stabilito dal Comune. Lo trovate nel Regolamento Comunale. In generale l'importo è di Euro 12,00.
In questi casi dovete inserire l'immobile e spuntare la voce "aquisito dopo giugno". Così l'imposta sarà calcolata tutta a saldo.
Il codice rateazione corretto per il saldo, da indicare solo per l'abitazione principale è 0101. Il Codice va indicato perchè solo per l'abitazione principale è stata introdotta la possibilità di pagare in 2 o 3 rate.
Sono in molti a riportare questa informazione che è evidentemente errata.
La quota Stato è pari al 3,8 per mille del valore (rapportato al periodo e percentuale di possesso) su cui si calcola l'imposta.
L'indicazione del 38% è una errata lettura del fatto che il 3,8 per mille (o 0,38 per cento) va allo stato, ma non corrisponde al 38 per cento dell'imposta.
Va ricordato inoltre che lo Stato potrebbe modificare entro il 10 Dicembre la propria quota (3,8 per mille) e quindi si dovrebbero rifare i calcoli del saldo.
FAQ PRECEDENTI
La detrazione di 200 euro deve essere divisa per il numero di proprietari residenti.
Se, ad esempio state calcolando l'IMU per la vostra abitazione e siete in 2 proprietari al 50% (caso classico dei coniugi), allora dovete inserire il valore "1" nel campo "Altri proprietari residenti". Così la detrazione verrà divisa correttamente per 2.
Se invece avete percentuali diverse dal 50% (ad esempio 25% e 75%) la detrazione va comunque divisa per il numero di proprietari residenti.
La detrazione non è rapportata alla percentuale di possesso.
Il calcolo IMU tiene conto del fatto che per la prima rata di Giugno l'importo deve essere calcolato con le aliquote base. Quindi se si applica un'aliquota maggiore (ad esempio il 5 permille) la prima rata viene comunque calcolata con aliquota al 4 permille, mentre il saldo tiene conto dell'aliquota al 5 permille + la differenza dovuta sulla rata di giugno. In più il calcolo tiene conto dell'eventuale arrotondamento all'euro per i singoli codici tributo. Nel Report sono riportati i dettagli di questi calcoli.
Se si stanno usando aliquote maggiori a quelle base, si può provare a fare il calcolo con le aliquote base (4 permille e 7,6 permille) per vedere che la prima rata corrisponde.
Si fa presente che a causa del numero di rate, numero di tributi (uno o due per ciascun Codice catastale) e relativi arrotondamenti potreste rilevare anche differenze dell'ordine dell'Euro tra il totale imposta calcolata e il totale imposta da versare con F24.
Sul Report vengono riportate tutte le informazioni relative a immobili e rate.
Il calcolo funziona. Verificate di aver inserito tutti i dati richiesti. Se continua a non funzionare potreste avere in cache una versione precedente e non aggiornata degli script. Vedi FAQ successiva.
Avete in cache versioni precedenti degli script. Dovete aggiornare la pagina e caricare l'ultima versione.
Provate prima ad aggiornare la pagina (premete più volte il tasto F5 presente in alto sulla tastiera). Svuotate la cache di Internet Explorer e riprovate oppure provate con un altro browser (Firefox, Chrome) o con un altro personal computer.
Se siete all'interno di una rete con un proxy server è facile che il proxy abbia in cache versioni precedenti dei file.
Se continuate ad avere problemi contattateci.
Per stampare il Modello F24, dopo aver inserito i dati richiesti, dovete aggiungere gli immobili all'elenco cliccando sul tasto "Aggiungi immobile". Poi in basso nella pagina troverete il tasto "Stampa F24".
Se invece non riuscite a vedere il Modello F24 allora avete un problema di configurazione del Plugin Adobe Reader o del browser.
Provate ad utilizzare il tasto "Download F24"; questo vi dovrebbe consentire di salvare comunque il file sul PC.
Avete un problema di configurazione del Plugin Adobe Reader o del browser.
Se state usando Chrome, i pdf non vengono aperti ma vengono scaricarti nella cartella download predefinita del browser. Inoltre con Chrome potreste avere avvisi su un potenziale pericolo del file. Per i file pdf scaricati da questo sito potete ignorare l'avviso.
Se continuate ad avere problemi provate ad utilizzare il tasto "Download F24"; questo vi dovrebbe consentire di salvare il file pdf sul PC.
La stampa del Modello F24 con acconto e saldo è stata disabilitata per evitare errori o incongruenze in quanto i Comuni in genere non hanno deliberato le aliquote e lo Stato potrebbe ancora variare le aliquote base.
La prima rata va calcolata con le aliquote base, anche se il tuo Comune ha già deliberato aliquote diverse.
Se il possesso è al 50%, il calcolo automaticamente associa la detrazione per i figli al 50% perchè in generale è il caso più frequente. Se però si è unico proprietario residente bisogna selezionare 100% come valore della detrazione per il figlio.
La selezione automatica corrisponde ad una buona parte delle situazioni in cui ci sono ad esempio 2 proprietari residenti con possesso al 50% (nel caso di questo esempio bisogna però inserire il valore "1" nel campo "Altri proprietari residenti").
Ma è solo un modo per rendere più semplice l'utilizzo del calcolatore, non significa che sia effettivamente così. E' importante selezionare o inserire i valori che corrispondono esattamente alla propria situazione personale.
E' responsabilità dell'utente inserire i valori corretti.
Se si sta calcolando l'IMU per immobili diversi dall'abitazione principale non c'è la selezione di quale rata stampare. Viene automaticamente generato il Modello F24 della prima rata.
Il valore del moltiplicatore per i terreni era inizialmente 130 ma è stato portato a 135 durante la conversione in Legge di Aprile 2012.
E' possibile inserire più immobili anche se si trovano in comuni diversi da quello di residenza. E' sufficiente cambiare il Codice Catastale nel campo corrispondente inserendo il Codice Catastale del Comune dove si trova l'altro immobile e l'aliquota deliberata in quel Comune. Il Calcolo associerà i Codici Catastali ai Codici Tributo. L'importante è inserire il Codice Catastale corretto per ogni immobile e l'aliquota corretta per ogni Comune.
Se non conoscete il Codice Catastale potete ricavarlo cercando il Comune nel campo "Cerca Comune ..."
Potete inserire tutti gli immobili che avete. Il sistema genererà in un unico file tutti i Modelli F24 necessari. Quindi potreste ottenere un file pdf anche di 6, 9 o 12 pagine che corrisponde a 2, 3 o 4 Modelli F24 raggruppati per 3 pagine ciascuno.
E' possibile selezionare l'opzione SI nel campo "Immobile storico o inagibile". L'imposta verrà calcolato sul 50% del valore imponibile. Perchè un immobile sia dichiarato inagibile è necessaria una perizia o una autocertificazione.
Per la sola Abitazione Principale (e pertinenze) è necessario riportare il Codice Rateazione.
I codici sono:
Pagamento in 2 rate: Acconto: 0101 - Saldo: 0101
Pagamento in 3 rate: Acconto: 0102 - 2° acconto (settembre): 0202 - Saldo: 0101
Per gli altri immobili non è richiesto il codice rateazione
Per approfondimenti si rimanda al Comunicato rilasciato dal Ministero delle Finanze
Il modello F24 Semplificato richiede, nel caso dell'IMU, di riportare il Codice Sezione EL.
Questa informazione è chiaramente riportata nelle istruzioni per la compilazione rilasciate dal Ministero delle Finanze, a fondo pagina.
Ci risulta che alcune Banche ed uffici postali non abbiano ancora adeguato i sistemi per accettare il Modello F24 semplificato, rifiutando la lavorazione dello stesso. Per legge devono accettarli.
Per chi risiede all'estero il Ministero ha rilasciato un Comunicato con informazioni su come procedere.
La norma prevede che in alcune provincie si possa comunque deliberare l'applicazione dell'IMU anche se i Comuni risultano montani o parzialmente montani. Non abbiamo informazioni di dettaglio rispetto a queste situazioni, quindi è compito del contribuente verificare se tale circostanza si presenta e regolarsi di conseguenza.
No, se l'importo è pari a zero oppure inferiore all'importo minimo allora non è necessario presentare il Modello F24.
L'importo minimo di Euro 12,00 è soggetto a modifiche da parte dei Comuni. Quindi i Comuni possono stabilire un importo minimo differente, ad esempio 10 Euro.
Non abbiamo considerato l'importo minimo di 12,00 euro in quanto se in un Comune c'è un importo inferiore non si avrebbe la possibilità di stampare il Modello F24.
Il riferimento normativo è individuabile nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296:
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
In generale non dovete usare quel campo. Il Codice Fiscale del Coobbligato va usato solo in particolari casi, ad esempio se il figlio è proprietario di un immobile ma è minorenne, allora e solo allora vanno inseriti tutti i dati del figlio ed in aggiunta va indicato, nel campo Codice fiscale del Coobbligato, il Codice Fiscale di chi effettua il pagamento (ad esempio il padre, che firma il Modello F24) .
Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello, deve essere compilato
unitamente al codice identificativo.
GENITORE / TUTORE - CODICE 02
CURATORE FALLIMENTARE - CODICE 03
EREDE - CODICE 07
Nel campo IBAN, bisogna riportare 25 caratteri, non 27, in quanto i primi 2 (IT) sono già presenti e prestampati.
La stessa cosa la trovate anche sul Modello F24 cartaceo, dove i primi 2 caratteri sono già prestampati.
Come chiarito dalla Circolare N. 3/DF del Ministero delle Finanze (Pag. 37-38), gli importi vanno arrotondati all'euro per singolo tributo.
Il riferimento normativo è individuabile nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296:
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Come indicato nella Circolare N. 3/DF del Ministero delle Finanze (Pag. 25), sono da intendersi Montani o parzialmente montani i comuni riportati come tali dall'Elenco Comuni predisposto dall'ISTAT e presente all'indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/6789. In generale tali Comuni sono esenti dal pagamento dell'IMU per terreni e fabbricati rurali ad uso strumentale, tuttavia è sempre opportuno verificare eventuali situazioni diverse.
La Circolare N. 3/DF del Ministero delle Finanze a pag. 40, riporta che non saranno applicate sanzioni ed interessi nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell’IMU, per l’anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Ovviamente il contribuente potrà e dovrà regolarizzare la propria posizione entro la scadenza di Dicembre.
Per informazioni specifiche potete rivolgervi a Comuni, CAF, Consulenti o Agenzia delle Entrate.
Per verificare il ravvedimento è necessario stampare il Report dove sono presenti le informazioni relative a imposta, sanzione e interessi, con definizione dell'importo rata.
Può accadere che, in caso di piccoli importi e soprattutto nei primimissimi giorni dopo la scadenza, l'importo della rata con ravvedimento potrebbe essere uguale all'importo della rata senza ravvedimento, a causa degli arrotondamenti.
Il tasso di interesse utilizzato è 2,5% annuo.
Dalla nuova versione di agosto è possibile modificare il tasso di interesse nello schema dei codici tributo presente in pagina, dopo aver inserito almeno un immobile.
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