L'Imu si calcola con un’aliquota ordinaria dello 0,76% che potrà subire variazioni di 0,3 punti in più o in meno a discrezione del comune (oscillando quindi tra lo 0,46 e l'1,06).
2016
Dal 2016 sono esenti dal pagamento TASI (oltre che IMU) le abitazioni principali (e assimilate) appartenenti alle Categorie Catastali dalla A2 alla A7.
Dal 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP sono esenti IMU.
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2014
Dal 2014 sono esenti dal pagamento IMU le abitazioni principali (e assimilate) appartenenti alle Categorie Catastali dalla A2 alla A7. Versano l'IMU le abitazioni principali appartenenti alle Categorie Catastali A1, A8 e A9.
Dal 2014 sono esenti dal pagamento IMU anche i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.
Dal 2014 il moltiplicatore per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP è 75.
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2013
Dal 2013 è stata eliminata la riserva statale e quindi l'imposta è tutta destinata ai Comuni con eccezione degli immobili appartenenti al Gruppo D dove l'imposta è invece riservata per intero allo Stato con aliquota stabilita al 7,6 per mille.
Comunque su questa tipologia di immobili (esclusi i Fabbricati Rurali strumentali), i Comuni possono solo aumentare l'aliquota riservando a sè la maggior imposta fino ad un massimo del 3 per mille (per un totale imposta di massimo 10,6 per mille).
Per i fabbricati rurali strumentali appartenenti al Gruppo D l’aliquota è stabilita al 2 per mille destinata solo allo Stato.
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2012
Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota è pari al 0,2% riducibile fino allo 0,1 dai singoli comuni.
Nel caso in cui i comuni non abbiano deciso, si applica quella ordinaria pari allo 0,76 e allo 0,2 nel caso di fabbricati rurali ad uso strumentale. Anche in questo caso devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati se non lo sono già entro il 30 Novembre 2012.
CAT. CATASTALE |
TIPOLOGIA |
CRITERI DI CALCOLO IMU |
Destinatari 2012 |
Destinatari dal 2013 a oggi |
A/1, A/8, A/9 | Abitazioni di pregio di vario genere | RC x 1,05 x 160 x aliquota% | Comune | Comune |
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 |
Abitazioni di vario genere |
RC x 1,05 x 160 x aliquota% |
Comune |
--- |
A/10 |
Uffici |
RC x 1,05 x 80 x aliquota% |
Comune/Stato |
Comune |
da B/1 a B/8 |
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni |
RC x 1,05 x 140 x aliquota% |
Comune/Stato |
Comune |
C/1 |
Negozi |
RC x 1,05 x 55 x aliquota% |
Comune/Stato |
Comune |
C/2, C/6, C/7 |
Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali |
RC x 1,05 x 160 x aliquota% |
Comune/Stato |
Comune |
C/3, C/4, C/5 |
Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro |
RC x 1,05 x 140 x aliquota% |
Comune/Stato |
Comune |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 |
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i |
Dal 2013: Anno 2012: |
Comune/Stato |
Stato (+Comune) |
D/10 |
Fabbricati rurali strumentali |
Comune |
---- |
|
D/5 |
Istituti di credito, cambio e assicurazioni |
RC x 1,05 x 80 x aliquota% |
Comune/Stato |
Stato (+Comune) |
|
Terreni agricoli |
RD x 1,25 x 135 x aliquota% |
Comune/Stato |
Comune |
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. |
Dal 2014: Anno 2012 e 2013: |
Comune/Stato |
Comune fino al 2015. |
|
|
Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013 |
Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100 x aliquota |
Comune/Stato |
Comune |
RC = Rendita catastale
RD = Reddito domenicale (solo per i terreni)
(*) Fabbricati rurali strumentali - Entro il 30 Novembre 2012 dovranno essere iscritti al catasto fabbricati, se ancora non lo fossero
(**) Moltiplicatore 75 dal 2014 (Comma 707 L. 147/2013) - (110 per il 2012 e 2013) per terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.
In questo caso è anche prevista l'agevolazione sull'imposta secondo i seguenti scaglioni:
nessuna imposta fino a € 6.000;
riduzione del 70% dell’imposta per valori oltre € 6.000 fino a € 15.500;
riduzione del 50% dell’imposta per valori oltre € 15.500 fino a € 25.500;
riduzione del 25% dell’imposta per valori oltre € 25.500 fino a € 32.000.
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