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Nuova IMU 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 permille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 permille o ridurre fino all'azzeramento

L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 permille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755).

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 permille, aliquota massima 1 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento

Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 permille, aliquota massima 2,5 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento. Esenti dal 2022

Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 permille, aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).

Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 permille (7,6 permille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 permille, aliquota minima 7,6 permille.

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Dal 2021 i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale hanno diritto alla riduzione dell'IMU per una sola unità immobiliare non locata o data in comodatio La riduzione è pari al 50% dell'imposta. Per il 2022 la riduzione è portata al 62,5% e quindi su questa unità pagano un'imposta ridotta al 37,5%.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

  • mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre. Per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI

Al seguente link, dalla Legge di Bilancio, i commi di interesse relativi alla nuova IMU

 


Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/783 -  Legge27 dicembre 2019, n. 160 

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019


 

2019: Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art 1 [html] [pdf]
2020: Legge di Bilancio 2021 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Art 1 [html] [pdf]
2021: Legge di Bilancio 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Art 1 [html] [pdf]

 

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