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Esenzioni IMU 2020 da COVID-19 - Decreto RILANCIO - Decreto AGOSTO - Decreti RISTORI, RISTORI BIS, TER, QUATER - Decreto SOSTEGNI

Decreto Rilancio - Articolo 177 Comma 1

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 “Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico” convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU per gli:

  • a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

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Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Versione PDF 


 

DECRETO AGOSTO

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo”
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per gli:

  • a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
  • d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

N.B.: secondo le indicazioni ministeriali di cui alle “FAQ-Versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020” del 4/12/2020 le attività svolte negli immobili di cui alla lett. b) dell'articolo 177 del Decreto Rilancio devono essere esercitate in forma imprenditoriale come desumibili dai relativi codici ATECO.

Esenzioni IMU anni 2021 e 2022

Per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

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  Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 - Versione PDF

 


 

DECRETO RISTORI - D.L. 137/2020

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

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Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Versione PDF

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Allegato 1 - CODICI ATECO

 


 

DECRETO RISTORI BIS
Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149

  • articolo 1 “Sostituzione dell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137”
    per sostenere ulteriori attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 viene sostituito, ampliando, l'Allegato 1 al D.L. 137/2020 che cancella per le attività ivi indicate la seconda rata IMU sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • articolo 5 “Cancellazione della seconda rata IMU” in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ”zone rosse”.

Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 - Versione PDF

Decreto Ristori BIS - DL 149/2020 - Nuovo allegato 1 Codici ATECO + Allegato 2

 


 

DECRETO LEGGE “MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159.
L'articolo 1 proroga (comma 4-quinquies) gli adempimenti ai fini della pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 2020 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze differendo le date di inserimento e pubblicazione rispettivamente del 14 ottobre e del 28 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.
Resta fermo (comma 4-sexies) il termine del 16 dicembre per il versamento del saldo IMU da effettuarsi sulla base degli atti pubblicati nel suddetto sito internet.
L'eventuale differenza d'imposta (comma 4-septies) calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù del differimento e quella versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza sanzioni ed interessi entro il 28 febbraio 2021.

Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Versione PDF

LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 (conversione in legge del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125)


 


 

DECRETO RISTORI TER
Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154
Tra gli altri provvedimenti, prevede che l’allegato 2 del Ristori bis (D.L. n. 149/2020) viene integrato con la seguente riga:
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 200%;

Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 - Versione PDF

 


 

DECRETO RISTORI QUATER
Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157 – articolo 8 “Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU”
L'articolo 8, richiamando tutte le norme di esenzione, chiarisce che rientrano tra i beneficiari anche i gestori delle attività economiche indicate da dette norme se coincidono con l soggetti passivi d'imposta.

Art. 8. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
1. Le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’artico-lo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

Pertanto l'esenzione IMU della seconda rata 2020, relativa ai casi in cui è richiesta la coincidenza tra gestore e proprietario dell'immobile, compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali.

Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 - Versione PDF

 


 

DECRETO SOSTEGNI

con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 art. 6-sexies “Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria” convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 (immobili posseduti dai soggetti passivi che rispettano i requisiti per l'accesso a fondo perduto previsti dal primo decreto Sostegni)

Ai sensi dell’art. 6 sexies, Non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal "decreto sostegni".

Il contributo è a favore dei "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario", con ricavi fino a 10 milioni e fatturato inferiore di almeno il 30% rispetto all'esercizio precedente (si veda il testo dell'articolo in decreto).

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Decreto-sostegni-Art.1-e-6sexies

 

Con le Faq dell'8 giugno 2021, il MEF ha confermato la necessità di presentare, entro il 30 giugno 2021, la dichiarazione IMU da parte dei beneficiari delle esenzioni dovute all'emergenza sanitaria del 2020.

FAQ Dichiarazione IMU e calcolo della prima rata IMU 2021

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