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Ravvedimento operoso

Luglio 2024 - Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Con il DLgs 14 giugno 2024 , n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.
Sono diverse le novità introdotte dal Decreto.
Per gli aspetti di nostro interesse le due principali novità sono relative al valore percentuale della sanzione minima che passa dal 30 al 25% (dal primo settembre 2024) e nell'immediato, gli effetti sul ravvedimento operoso dopo il primo anno dalla scadenza della presentazione o dall'omissione.
In particolare la sanzione è ridotta (vedi pagina -42- della Gazzetta Ufficiale " «Art. 13 (Ravvedimento) .... ") :

  • b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
  • b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Tuttavia l'art.5 dello stesso decreto prevede espressamente in deroga al principio del "favor rei" l' applicazione alle violazioni commesse soltanto a partire dal 01/09/24 sia per le disposizioni recate all' art.2 (modifiche al d.lgs 471/97-vedi la riduzione della sanzione amministrativa dal 30% al 25%) sia per quelle recate all' art. 3 (modifiche al d.lgs 472/97-vedi l' estensione della sanzione pari a 1/7 oltre il termine per la presentazione della dichiarazione e la sanzione pari 1/6 se è stato notificato lo schema si avviso), allo scopo di garantire le coperture finanziarie già definite per quegli anni dagli enti.

Quindi per violazioni commesse dal il 1° settembre 2024, sul lungo periodo la sanzione del ravvedimento operoso passa da 1/6 ad 1/7 (ovvero fino a settembre dal 5% al 4,29% dell'importo non versato) tranne in caso di comunicazione dal Comune, come specificato, nel qual caso la sanzione da applicare è pari ad 1/6.
Mentre per gli omessi versamenti fino ad un anno non ci sono cambiamenti nella sanzione.

Il Calcolo IMU è stato aggiornato nel ravvedimento operoso in modo da applicare queste modifiche.
La sanzione pari ad 1/6, in caso di comunicazione dal Comune, viene applicata tramite una casella da spuntare presente dopo la casella per l'applicazione del ravvedimento operoso.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
  • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

  • 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
  • 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.


Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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Gennaio 2024 - Variazione tasso di interesse legale 2024

Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF - Decreto 29 novembre 2023 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023).


Gennaio 2023 - Variazione tasso di interesse legale 2023

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022).

03/01/2022 - Variazione tasso di interesse legale 2022

Dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari all' 1.25% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021).


11/01/2021 - Variazione tasso di interesse legale 2021

Dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020)


02/01/2020 - Variazione tasso di interesse legale 2020

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)


07/01/2020 - Ravvedimento operoso Decreto Fiscale 2020.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.


05/01/2016 - Ravvedimento operoso agevolato per versamenti entro 90 giorni dalla scadenza.

Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 01/01/2017 anticipato al 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 133.

Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:

"1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

In particolare al punto 3 stabilisce che:

"3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto."

In base a queste modifiche normative il Ravvedimento operoso viene applicato con una sanzione ridotta della metà per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza come da dettaglio che trovate a seguire.

I calcoli IMU, TASI e il Ravvedimento operoso sono stati aggiornati secondo le nuove specifiche.


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N.B. Le caratteristiche del ravvedimento operoso di seguito riporate fanno riferimento ai soli tributi locali (comunali) e non anche ai tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate che prevedono modalità ulteriori rispetto ai tributi locali.

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

  1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
  4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
    Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

(*) La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale.

Quindi per la scadenza dell'acconto (16 Giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 Giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

N.b. Il ravvedimento operoso prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a due e cinque anni (cosidetto "ravvedimento lunghissimo") solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Il Calcolo IMU e TASI di amministrazionicomunali.it prevede il Ravvedimento Operoso e, a seconda della data di pagamento indicata, calcola automaticamente sanzioni ed interessi sommandoli all'imposta da versare, secondo la tipologia di ravvedimento determinata dal numero di giorni di ritardo (Sprint, Breve, Medio o Lungo).

La data di pagamento è presente prima del tasto di stampa del Modello F24. E' possibile selezionare la data modificandola direttamente o cliccando sui giorni successivi alla data indicata (numeri presenti a destra del campo data).


Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:

2022 : 1,25% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021)

2021 : 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020)

2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)

2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)

2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)

2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)

2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)

2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)

2014: 1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013 - GU Serie Generale n.292 del 13-12-2011))

2013: 2,5% annuo come 2012

2012: 2,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011 - GU Serie Generale n.291 del 15-12-2011)


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09/01/2015 - Aggiornamento: "Ravvedimento Medio" - Sanzione al 3,33% su Ravvedimento operoso (Comma 637 Legge di Stabilità 2015)

Il Comma 637 della Legge di Stabilità 2015, prevede per il ravvedimento operoso una riduzione della sanzione pari ad un nono del minimo per versamenti effettuati in ritardo dopo 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza. Dopo il 90° giorno si applica la sanzione pari al 3,75% già prevista dal Ravvedimento Lungo.

Quindi i Calcoli applicano il Ravvedimento Sprint, il Ravvedimento Breve, il Ravvedimento Medio dal 31° giorno al 90° giorno con sanzione al 3,33% e il Ravvedimento Lungo dopo il 90° giorno di ritardo.

16/12/2014 - Aggiornamento: dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale sarà pari allo 0,5 annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)


2012/2013

Variazioni sul ravvedimento operoso per versamenti IMU 2012 (Calcolo IMU 2012)

La scadenza della presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30 Giugno per le variazioni 2012, comporta che i contribuenti che non hanno pagato l'IMU del 2012 hanno tempo fino al 30 Giugno per poter usufruire del Ravvedimento operoso Lungo (sanzione del 3,75%).

Inoltre il Ministero delle Finanze ha indicato nella CIRCOLARE N. 1/DF del 29 aprile 2013 modalità di ravvedimento in caso di omessa presentazione della Dichiarazione IMU (vedi in particolare sezione IMU pagina 6 e 7).


Ultima modifica 31/10/2024

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