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News e aggiornamenti

02/09/2024 - Aggiornamento ravvedimento operoso 2024

Abbiamo completato l'aggiornamento del ravvedimento operoso per i Calcoli IMU e per il modulo "Ravvedimento operoso tributi locali"
Per le violazioni commesse dal 1° settembre il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima del 25%.
Per le violazioni precedenti si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del ravvedimento operoso
Quindi dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:
  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.

16/07/2024 - Revisione del sistema sanzionatorio tributario - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87

Con il DLgs 14 giugno 2024 , n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.
Sono diverse le novità introdotte dal Decreto.
Per gli aspetti di nostro interesse le due principali novità sono relative al valore percentuale della sanzione minima che passa dal 30 al 25% (dal primo settembre 2024) e l'estensione della sanzione di 1/7 dopo il primo anno dalla scadenza.
In particolare la sanzione è ridotta (vedi pagina -42- della Gazzetta Ufficiale " «Art. 13 (Ravvedimento) .... ") :
  • b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
  • b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Quindi per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione del ravvedimento operoso dopo il primo anno passa da 1/6 ad 1/7 tranne in caso di comunicazione dal Comune, come specificato, nel qual caso la sanzione da applicare è pari ad 1/6.
Mentre per gli omessi versamenti fino ad un anno non ci sono cambiamenti nella sanzione.

Il Calcolo IMU è stato aggiornato nel ravvedimento operoso in modo da applicare queste modifiche.
La sanzione pari ad 1/6, in caso di comunicazione dal Comune, verrà applicata tramite una casella da spuntare presente dopo la casella per l'applicazione del ravvedimento operoso.

Seguiranno comunque aggiornamenti/approfondimenti

Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

03/06/2024 - Aggiornamento Dichiarazioni IMU e IMU-ENC

Dichiarazioni IMU-ENC - il problema sul numero d'ordine per gli immobili del quadro A del file telematico, segnalato dalla versione 3.5.0 del Modulo di controllo , è stato superato con la versione 3.5.1 del 03/06/2024
Nella newsletter per un mero errore di battitura abbiamo erroneamente indicato l'anomalia sugli immobili del quadro B, mentre si trattava del quadro A.

Dichiarazioni IMU e IMU-ENC per ILIA - abbiamo aggiornato le versioni 2023 alle ultime specifiche tecniche previste per ILIA.
Sostanzialmente è stato attribuito un codice fornitura differente (ILT00 e ILS00) rispetto alle Dichiarazioni IMU

Specifiche tecniche Dichiarazione ILIA PFEC
Specifiche tecniche Dichiarazione ILIA ENC

20/05/2024 - Nuova Dichiarazione IMU e Dichiarazione IMU-ENC 2024

Abbiamo pubblicato le nuove versioni delle Dichiarazioni IMU e IMU-ENC secondo i nuovo modelli ministeriali come da D.M. del 24/04/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024.

E' possibile esportare il file telematico per la Dichiarazione IMU-IMPi.

Per la Dichiarzione IMU-ENC il nuovo modulo di controllo (v. 3.5.0) segnala di un problema sul numero d'ordine per gli immobili del quadro A se superiori a 2. Si tratta di un problema che, per quel che ci risulta, non esiste.
Si confida in un aggiornamento del modulo di controllo.

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L'invio della Dichiarazioni IMU deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica solo in caso di immobili non utilizzabili/occupati con denuncia all'autorità in relazione ai reati di cui agli artt. 614/2 o 633 C.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (art. 1, comma 759, lettera g-bis, L. 160/2019).
Negli altri casi, oltre all'invio telematico, è possibile consegnare la dichiarazione al Comune in formato cartaceo (il Comune deve rilasciare ricevuta), spedirla con raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio tributi del Comune oppure inviarla via PEC.

La Dichiarione IMU-ENC (Enti non commerciali) va inviata esclusivamente in modalità telematica.

In caso di problemi o anomalie con gli applicativi è possibile inviare un a mail a info@artemedia.it specificando il problema e inviando in allegato il file della dichiarazione nel formato .amn

Di seguito i nuovi modelli pdf, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche.

Modello Dichiarazione IMU - Istruzioni per la compilazione IMU - Specifiche techniche 2024 IMU

Modello Dichiarazione IMU-ENC - Istruzioni per la compilazione IMU-ENC - Specifiche techniche 2024 IMU-ENC

Per il Friuli Venezia Giulia, come da accordo di servizio sottoscritto il 15 gennaio 2024 tra la Regione e il Ministero, ai fini della presentazione della dichiarazione ILIA, i contribuenti devono continuare a utilizzare i modelli di dichiarazione IMU/IMPi e IMU ENC adottati con decreti MEF del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023

Dichiarazione IMU 2023 (decreto MEF del 29 luglio 2022)

Dichiarazione IMU-ENC 2023 (decreto MEF 4 maggio 2023)


26/04/2024 - Aggiornato il Calcolo TARI 2024 con applicazione componenti perequative istituite da ARERA

Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386, Arera (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva

a) 𝑈𝑅1,𝑎, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
b) 𝑈𝑅2,𝑎, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Per il 2024 la componente 𝑈𝑅1,𝑎, è pari a Euro 0,10 per utenza mentre la componente 𝑈𝑅2,𝑎, è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 per utenza.

Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno (dal 2024).
L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.

In caso di presenza di pertinenze per una abitazione, le componenti perequative si applicano una sola volta (sull'abitazione/utenza principale) se le pertinenze sono presenti allo stesso indirizzo dell'utenza domestica.
Se la pertinenza si trova presso un indirizzo differente rispetto all'abitazione la componente perequativa è dovuta.

Nel caso di utenze non domestiche, se presso la stessa utenza sono presenti più categorie tariffarie, le componenti perequative sono dovute solo per una categoria tariffaria.

Il Calcolo TARI 2024 è stato aggiornato per applicare queste componenti.
Per le pertinenze delle utenze domestiche il menù a tendina permette di selezionare se si tratta di pertinenza presente allo stesso indirizzo dell'abitazione o se si trova ad un indirizzo differente.
Per le utenze non domestiche è previsto un flag da spuntare nel caso di categorie tariffarie successive alla prima, presso lo stesso indirizzo.

13/02/2024 - Pubblicato il Calcolo IMU 2024

Abbiamo pubblicato il Calcolo IMU 2024
L'IMU 2024 non presenta particolari variazioni rispetto al 2023.
Per i dettagli si rimanda alla pagina dedicata IMU 2024 con scadenze, esenzioni, riduzioni e altre specifiche informazioni.

Per il 2023, per i Comuni che hanno caricato le delibere delle aliquote sul portale del federalismo fiscale in ritardo, entro il 30 novembre, con scadenza pubblicazione sul MEF entro il 15 febbraio, è prevista una terza rata con scadenza 29 febbraio 2024 (in caso le aliquote siamo maggiori delle aliquote precedenti). In questo caso per il Calcolo IMU 2023 non abbiamo apportato modifiche in quanto il calcolo permette di gestire questa casistica inserendo nei campi "versato" dei codici tributo gli importi versati in acconto (giugno) e saldo (dicembre) per avere a conguaglio l'importo da versare. Per questa terza rata, entro la data del 29 febbraio, non è prevista l'applicazione di sanzione ed interessi e quindi si deve togliere la spunta per il ravvedimento operoso.

02/01/2024 - Aggiornamento interessi legali 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale passa dal 5% al 2,5%
Lo ha stabilito il MEF con Decreto 29 novembre 2023 - Determinazione del saggio degli interessi legali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023
Gli applicativi sono stati aggiornati in modo da applicare il tasso di interesse del 2,5% per i ravvedimenti operosi per il periodo relativo al 2024. Per gli anni precedenti viene applicato il relativo tasso di interesse.

02/10/2023 - Aggiornamento Calcolo IMU 2023

Il Calcolo IMU 2023 è stato aggiornato per gestire i versamenti IMU per i Comuni colpiti dall'alluvione di maggio 2023.

Come noto, con Decreto Legge 1° giugno 2023, per i residenti alla data del 1° maggio 2023 o per le imprese con sede legale oppure sede operativa nei comuni e territori colpiti dall'alluvione, il versamento dei tributi (acconto) è stato sospeso con pagamento da effettuarsi entro il 20 novembre 2023, con ravvedimento operoso che evidentemente è possibile dal 21 novembre.

L'aggiornamento del calcolo prevede che chi si trova nelle condizioni riportate, possa selezionare una casella che permette di impostare la data della "scadenza" dell'acconto al 20 novembre. Per i comuni interessati la casella è immediatamente visibile in pagina, subito prima della stampa del modello F24. Per gli altri comuni, per ridurre l'informativa, è presente una informativa molto breve e poi al clic sul link indicato, viene mostrata l'informativa e la casella.

L'aggiornamento prevede inoltre, nel caso di contribuenti deceduti, la possibilità per gli eredi che effettuano il versamento dopo la scadenza (e quindi con il ravvedimento operoso) di spuntare una casella (Erede) che consente di applicare solo gli interessi, senza applicazione di sanzioni.

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