NOVITA' DECRETO IMU SALDO DICEMBRE 2013

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge (DL 30 Novembre 2013, n. 133) che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
  • abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);
  • abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

N.B. Non rientrano nella cancellazione i terreni non previsti dai precedenti riferimenti normativi.

Per problemi di copertura finanziaria, per queste tipologie di immobili è previsto che il contribuente versi il 40% della differenza fra aliquota base e aliquota deliberata (considerando anche le detrazioni), nel caso in cui quest'ultima sia maggiore dell'aliquota base.

Il Calcolo Mini IMU, il Report e la stampa del Modello F24 sono disponibili selezionando la scadenza "24 Gennaio 2014" presente prima del tasto "STAMPA"

Per qualunque problema o anomalia potete contattarci attraverso l'apposita pagina.

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IMU 2013 - Mini IMU - Informativa

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La Mini IMU è dovuta quando l'aliquota applicata dal Comune è superiore all'aliquota base per le seguenti tipologie di immobili:

L'importo della Mini IMU corrisponde al 40% della differenza tra imposta calcolata con aliquote base e imposta calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per ciascuna tipologia di immobili.

In presenza di altri immobili con rendite molto basse e' necessario verificare se l'IMU dovuta su tutti gli immobili, compresa la Mini IMU, sia inferiore o meno all'imposta minima annuale per cui e' dovuto il pagamento, stabilita dal comune nel Regolamento comunale.

Quindi per verificare se la Mini IMU è dovuta e in che misura, è necessario inserire anche altri immobili se presenti.

Per qualunque problema o anomalia si prega di contattarci attraverso l'apposita pagina.


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DL 133/2013
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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a questo indirizzo, è disponibile il servizio per la consultazione delle rendite catastali. È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
  • il proprio codice fiscale;
  • gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
  • la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

Il "Calcolo IMU" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo di "Calcolo IMU", solleva il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento. Il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del calcolatore IMU.


Ultimo aggiornamento 02/01/2024

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