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Informazioni sul servizio

N.B.Il valore ISEE ottenuto dal simulatore non può e non deve essere considerato per simulazioni finalizzate al riconoscimento di agevolazioni socio-sanitarie o per studenti stranieri o studenti residenti all'estero. Tali situazioni richiedono componenti aggiuntive di calcolo che non sono considerate dalla presente procedura. Per simulazioni finalizzate al riconoscimento di agevolazioni per minori o per studenti verificate con attenzione le casistiche relative alla composizione del nucleo familiare (vedi decreto) (ad es. genitori separati, differente residenza dello studente, ecc...).

L'ISEE è ottenibile dal portale INPS o dai CAF o altri enti preposti presentando la DSU. Con il Simulatore ISEE è possibile avere una valutazione orientativa del vostro ISEE prima di procedere per le vie ufficiali.

N.B Per avere un valore coerente con l'ISEE ufficiale è necessario inserire tutte le informazioni richieste in maniera più precisa possibile.

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SIMULATORE VALORE ISEE 2023 ordinario

L'ISE (Indicatore della Situazione Economica) è determinato sulla base dei redditi da lavoro e del patrimonio mobiliare e immobiliare della famiglia.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è un indicatore più completo che comprende i dati ISE considerando però anche la specifica composizione e articolazione del nucleo familiare (numero di figli a carico, presenza di minori, presenza di persone con disabilità, etc...).

L’ISEE è quindi l'indicatore più appropriato per valutare se concedere o meno agevolazioni socio-economiche.

Il Valore ISEE elaborato dalla presente procedura ha valore puramente indicativo e orientativo.
La determinazione del Valore ISEE è effettuata sulla base dei dati inseriti dall’utente.
Solo con la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica è possibile ottenere i valori ISE e ISEE validi.


Anno
Nucleo familiare
Da: DECRETO 5 dicembre 2013, n. 159.
Art. 3 - Nucleo familiare
1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.
...
Numero componenti il nucleo familiare
Inserire il numero complessivo di figli conviventi

Da: DECRETO 5 dicembre 2013, n. 159.
Art. n. 3 - Nucleo familiare
...
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
Numero di figli conviventi
Abitazione e altri immobili al 31/12/2021
Spese riferite al nucleo familiare in presenza di persone non autosufficienti
Caricamento in corso
Totale redditi (al netto di riduzioni)
 
Redditi figurativi patrimonio mobiliare
 
Detrazioni per spese e franchigie
 
ISR - Indicatore Situazione Reddituale
 
Totale patrimonio mobiliare
 
Detrazioni su patrimonio mobiliare
 
Totale patrimonio immobiliare
 
Detrazioni su patrimonio immobiliare
 
ISP - Indicatore Situazione Patrimoniale
 
Scala di equivalenza in base ai componenti
 
Maggiorazione per figli dopo il secondo
 
Maggiorazione per figli minori
 
Maggiorazione per soggetti disabili
 
Maggiorazione per prestazioni residenziali
 
Scala di equivalenza applicata
 
Stima Valore ISEE
 
Stima Valore ISE
 
Scala di equivalenza
 
Azzera calcolo
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Versione 1.9/2022 - Ultimo aggiornamento 02/04/2022

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